Art. 2

In vigore dal 5 gen 1956
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 ottobre 1955 GRONCHI SEGNI - VIGORELLI - TAMBRONI - GAVA - ANDREOTTI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1956 Atti del Governo, registro n. 95, foglio n. 1. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-10-24;1324#art-2

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Art. 2 Determinazione della misura del contributo dovuto dai datori di lavoro dell'agricoltura per l'assicurazione dei lavoratori agricoli contro la disoccupazione involontaria per il primo anno di applicazione del regolamento per la esecuzione del titolo III della legge 29 aprile 1949, n. 264. — Testo vigente | Portale Normativo