Art. 2
In vigore dal 5 gen 1956
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 ottobre 1955
GRONCHI
SEGNI - VIGORELLI - TAMBRONI - GAVA - ANDREOTTI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1956
Atti del Governo, registro n. 95, foglio n. 1. - CARLOMAGNO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-10-24;1324#art-2