Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 5 gen 1956
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 ottobre 1955 GRONCHI SEGNI - VIGORELLI - TAMBRONI - GAVA - ANDREOTTI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1956 Atti del Governo, registro n. 95, foglio n. 1. - CARLOMAGNO
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