Art. 1
In vigore dal 5 gen 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 33, comma secondo, della legge 29 aprile 1949, n. 264;
Visto l'art 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 177, modificato dall'articolo unico del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, n. 1378;
Visti gli articoli 17, comma quinto, e 21, comma terzo, della legge 4 aprile 1952, n. 218;
Visto l'articolo unico, comma terzo, del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138;
Sentita la Commissione centrale di cui al decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per l'agricoltura e foreste;
Decreta:
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Per il primo anno di applicazione del regolamento per la esecuzione del titolo III della legge 29 aprile 1949, n. 264, il contributo dovuto dai datori di lavoro dell'agricoltura per l'assicurazione dei lavoratori agricoli contro la disoccupazione involontaria, è determinato nella misura di lire 21,60 per ogni giornata di lavoro di salariato fisso, bracciante o compartecipante, accertata ai sensi del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e successive modificazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-10-24;1324#art-1