Art. 3

In vigore dal 24 nov 1955
L' del decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1952, n. 4433, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1953, n. 36, è sostituito dal seguente: "Il prezzo industriale di vendita del sale comune alle industrie elencate nell'art. 21 della legge 17 luglio 1942, n. 907, quale risulta modificato dalla legge 11 luglio 1952, n. 1641, è fissato come segue L. 300 per quintale di sale reso franco bordo o franco vagone partenza per quantitativi fino a 5000 tonnellate; L. 250 per quintale di sale reso franco bordo o franco vagone partenza per quantitativi oltre 5000 e fino a 15.000 tonnellate, da ritirare entro un anno dalla data di ordinazione; L. 220 per quintale di sale reso franco bordo o franco vagone partenza per quantitativi oltre 15.000 e fino a 40.000 tonnellate, da ritirare entro un anno dalla data di ordinazione; L. 213 per quintale di sale reso franco bordo o franco vagone partenza per quantitativi oltre 40.000 e fino a 50.000 tonnellate, da ritirare entro un anno dalla data di ordinazione; L. 203 per quintale di sale reso franco bordo o franco vagone partenza per quantitativi oltre 50.000 tonnellate, da ritirare entro un anno dalla data di ordinazione".
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-10-24;1006#art-3

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