Art. 1

In vigore dal 24 nov 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e tabacchi, modificata con legge 11 luglio 1952, n. 1641; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1952, n. 4433, recante norme di attuazione della legge 11 luglio 1952, n. 1641 citata; Ritenuta la necessità di estendere il trattamento relativo alla vendita del sale a prezzo speciale, anche all'industria della raffinazione degli oli, per la quale l'impiego del sale riveste particolare importanza, e di stabilire il relativo prezzo speciale di vendita; Ritenuta altresì la necessità di stabilire il prezzo speciale di vendita del sale comune per l'industria della raffinazione degli oli e per quella della fabbricazione del sapone, per i prelevamenti diretti presso le saline del Monopolio, di variare il prezzo industriale del sale per quantitativi oltre 50.000 tonnellate annue di prelevamento, nonché di completare con altre voci la tabella dei tenori salini di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1952, n. 4433; Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta: . Al primo comma dell'art. 20 della legge 17 luglio 1942, n. 907, quale risulta modificata dalla legge 11 luglio 1952, n. 1641, è aggiunto il numero seguente: "10) della raffinazione degli oli".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-10-24;1006#art-1

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