Art. 2
In vigore dal 24 nov 1955
Il primo comma dell', n. 7, del decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1952, n. 4433, è sostituito dal seguente:
"7) sale sofisticato per la fabbricazione del sapone, delle candele, dei vetri, delle stoviglie e per la raffinazione degli oli, L. 2000 al q.le".
Allo stesso menzionato è aggiunto il seguente comma:
"Il prezzo speciale di vendita del sale comune per l'industria della raffinazione degli oli e per la fabbricazione dei saponi è stabilito in L. 900 (novecento) al quintale, quando il prodotto è prelevato presso le saline del Monopolio, per quantitativi non inferiori a 5000 quintali per ogni acquisto".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-10-24;1006#art-2