Art. 3
In vigore dal 10 dic 1955
Il presente decreto avrà effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 ottobre 1955
GRONCHI
SEGNI - BRASCHI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1955
Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 187. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-10-10;1099#art-3