Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 10 dic 1955
Il presente decreto avrà effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 ottobre 1955 GRONCHI SEGNI - BRASCHI - GAVA Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1955 Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 187. - CARLOMAGNO
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