Art. 1
In vigore dal 10 dic 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 8 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1948, n. 1052;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1949, n. 111;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1950, n. 193;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1951, n. 582;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, n. 1316;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1954, n. 819;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro;
Decreta:
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Nelle tabelle numero le 2, allegate al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1948, n. 1052, concernenti, rispettivamente, le tariffe postali per l'interno della Repubblica ed i limiti di peso, dimensioni, valore ed assegno per gli oggetti affidati all'Amministrazione delle poste e per le operazioni ad essa richieste, già modificate con i decreti del Presidente della Repubblica 5 aprile 1949, n. 111; 22 gennaio 1950, n. 193; 29 giugno 1951, n. 582; 2 agosto 1952, n. 1316; 30 giugno 1954, n. 819; le voci:
nn. 7, 9, 10, 14, 21, 22, 24, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 43, 48, 49, 52, 56 e 57 della tabella n. 1;
n. 8 della rubrica "Limiti massimi di peso", nn. 4 e 6 della rubrica "Dimensioni massime", numeri da 1 a 10 della rubrica "Limiti di valore e di assegno", della tabella n. 2; sono sostituite dalle corrispondenti voci di cui agli allegati A e B al presente decreto, firmati dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-10-10;1099#art-1