Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Messina Campionaria internazionale
Art. 21
In vigore dal 30 nov 1955
Dello scioglimento dell'Ente
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L'Ente potrà essere sciolto o messo in liquidazione, su proposta del Consiglio di amministrazione accettata da almeno due terzi degli effettivi componenti del Consiglio stesso. In tal caso la Giunta esecutiva potrà essere designata, con la stessa deliberazione di scioglimento, a funzionare da Comitato liquidatore del patrimonio, con la partecipazione dei revisori dei conti e di due rappresentanti:
uno del Ministero dell'industria e del commercio e l'altro del Governo della Regione siciliana.
Lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Ente potranno avvenire anche per determinazione del Ministro per l'industria e per il commercio, d'intesa col Governo della Regione siciliana; in tal caso sarà nominato dal Ministro per l'industria e per il commercio, d'intesa col Governo della Regione siciliana, un commissario liquidatore.
Avvenuto lo scioglimento dell'Ente, gli immobili costruiti sulle aree cedute dal comune di Messina, saranno trasferiti al Comune medesimo.
Il restante patrimonio sarà ripartito fra la Camera di commercio di Messina, la provincia di Messina, il comune di Messina, l'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Messina e il Banco di Sicilia.
Visto, il Ministro per l'industria e per il commercio
CORTESE
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-09-25;1038#art-sde-21