Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Messina Campionaria internazionale

Art. 18

In vigore dal 30 nov 1955
L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1 gennaio e cessa il 31 dicembre di ciascun anno. Entro i due mesi dalla chiusura dell'esercizio la Giunta esecutiva provvederà a presentare al Consiglio di amministrazione per l'approvazione il rendiconto dell'esercizio scaduto. Il bilancio preventivo per il nuovo esercizio dovrà essere presentato entro il 31 ottobre di ogni anno. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, accompagnati dalle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, devono essere presentati per l'approvazione al Ministero dell'industria e del commercio, rispettivamente entro il 30 novembre ed il 31 marzo e rimessi per conoscenza all'Assessorato regionale siciliano dell'industria e del commercio. Sono, altresì, soggette all'approvazione del Ministero dell'industria e del commercio e inviate per conoscenza all'Assessorato regionale siciliano dell'industria e del commercio, le deliberazioni che impegnino l'Ente per più di un esercizio finanziario e che hanno per oggetto gli storni di stanziamenti da capitolo a capitolo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-09-25;1038#art-sde-18

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