Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Messina Campionaria internazionale
Art. 17
In vigore dal 30 nov 1955
Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri designati rispettivamente dal Ministero dell'industria e del commercio, dal Governo della Regione siciliana e dal comune di Messina, ed è nominato con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Governo della Regione siciliana.
I membri del Collegio dei revisori durano in carica per un triennio e possono essere confermati.
Il rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio riveste le funzioni di presidente del Collegio dei revisori dei conti.
Il Collegio dei revisori dei conti ha i poteri e gli obblighi stabiliti dal Codice per i sindaci delle società per azioni, in quanto non siano modificate dallo statuto, ed assiste alle riunioni del Consiglio di amministrazione.
Il Consiglio di amministrazione determina le indennità da corrispondere ai membri del Collegio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-09-25;1038#art-sde-17