Regolamento di esecuzione della legge 6 luglio 1940, n. 1038

Art. 4

In vigore dal 22 feb 1956
I titoli di studio richiesti per l'ammissione ai concorsi di cui all'articolo precedente sono: per i concorsi a posti di gruppo A: la laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio o in scienze economico-marittime o altra laurea, che il Ministro dichiari - volta per volta - equipollente ad una delle lauree predette; per il concorso a posti di gruppo B: il diploma di abilitazione tecnica rilasciato da istituti tecnici, sezione commerciale, ovvero il diploma di abilitazione tecnica (sezione commerciale e ragioneria) o il diploma di ragioniere e perito commerciale, rilasciati da istituto commerciale; per il concorso a posti di gruppo C: il diploma di ammissione ai corsi superiori dell'istituto tecnico o dell'istituto magistrale, al liceo scientifico o al ginnasio superiore, conseguito in un istituto governativo o pareggiato, oppure il diploma di licenza di scuola secondaria di avviamento professionale governativa o pareggiata. Sono altresì validi i diplomi di licenza di scuola media, di licenza tecnica o complementare o di licenza di scuola professionale di secondo grado, conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici, in una scuola governativa o pareggiata. I concorrenti devono aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 30°.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-09-20;1460#art-rde-4

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