Regolamento di esecuzione della legge 6 luglio 1940, n. 1038

Art. 2

In vigore dal 22 feb 1956
La segreteria di ogni Università od Istituto universitario può essere organizzata in più uffici, secondo le entità dei servizi che ad essa competono. L'organizzazione degli uffici previsti nel precedente comma e l'assegnazione degli impiegati agli uffici stessi sono disposte, su proposta del direttore amministrativo, con ordinanza del rettore della Università o direttore dell'Istituto universitario. Di tale ordinanza e di ogni eventuale variazione viene data sollecita comunicazione al Ministero della pubblica istruzione. Presso ogni Università od Istituto universitario deve essere organizzato un ufficio per i servizi di Ragioneria ed un altro per quelli di Economato e Cassa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-09-20;1460#art-rde-2

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