Regolamento di esecuzione della legge 6 luglio 1940, n. 1038

Art. 3

In vigore dal 22 feb 1956
I posti vacanti nel grado iniziale delle singole categorie del personale delle segreterie universitarie sono conferiti mediante pubblico concorso per esame, ferma restando, per quanto concerne il ruolo di gruppo C, l'osservanza delle disposizioni di legge concernenti la riserva di posti in favore dei sottufficiali delle Forze armate dello Stato e dei mutilati e invalidi di guerra. I concorsi sono indetti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione. Il decreto determina il numero complessivo dei posti messi a concorso e fissa il termine per la presentazione delle domande, termine che non può, comunque, essere inferiore a novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso. L'assegnazione della sede ai vincitori e disposta dal Ministero secondo le esigenze di servizio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-09-20;1460#art-rde-3

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo