Art. 4
In vigore dal 9 nov 1955
La tariffa per le conversazioni dai posti telefonici pubblici impegnanti linea telefonica urbana, di cui alla lettera q) del citato provvedimento 4 giugno 1955 del Comitato interministeriale dei prezzi, è di L. 25 per ogni conversazione fino a cinque minuti.
Tale tariffa si applica anche agli apparecchi a prepagamento.
Per le conversazioni impegnanti anche linee interurbane la tassa di cui al presente articolo è dovuta per ogni unità interurbana di conversazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-04;917#art-4