Art. 4

Art. 4

4 / 5
In vigore dal 9 nov 1955
La tariffa per le conversazioni dai posti telefonici pubblici impegnanti linea telefonica urbana, di cui alla lettera q) del citato provvedimento 4 giugno 1955 del Comitato interministeriale dei prezzi, è di L. 25 per ogni conversazione fino a cinque minuti. Tale tariffa si applica anche agli apparecchi a prepagamento. Per le conversazioni impegnanti anche linee interurbane la tassa di cui al presente articolo è dovuta per ogni unità interurbana di conversazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-04;917#art-4