Art. 5

In vigore dal 9 nov 1955
Le tariffe di cui all' sono comprensive della sopratassa per le comunicazioni telefoniche interurbane ed internazionali effettuate dal domicilio degli abbonati, dai posti telefonici pubblici o dagli uffici di accettazione, di cui all'art. 224 del Codice postale e delle telecomunicazioni. Sulle tariffe di cui all' spetta all'Azienda di Stato per i servizi telefonici l'aliquota di L. 4 per le conversazioni fino a 15 chilometri e di L. 5 per tutte le altre conversazioni, pari al 25 per cento della sopratassa di cui al precedente comma. L'Azienda acquisirà il relativo importo al proprio bilancio fermo restando il contributo in ragione del 60 per cento per la costituzione dello speciale fondo istituito dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134, ratificato con la legge 10 febbraio 1953, n. 79. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 agosto 1955 GRONCHI SEGNI - BRASCHI - GAVA Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1955 Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 54 - CARLOMAGNO
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