Art. 3
In vigore dal 7 set 1955
I sottufficiali, graduati e militari di truppa da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita partecipazione personale, nella quale sarà indicato il giorno di presentazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, saia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 luglio 1955
GRONCHI
TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1955
Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 86. - CARLOMAGNO
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-07-14;745#art-3