Art. 1
In vigore dal 7 set 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 103 del regio-decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468;
Visto l'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Visto l'art. 4 della legge 22 gennaio 1934, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi, e successive sue modificazioni;
Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi;
Sulla proposta del Ministro per la difesa;
Decreta:
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Nell'anno finanziario 1955-56 possono essere richiamati alle armi per istruzione n. 100 sottufficiali di complemento dell'Aeronautica militare in congedo illimitato e n. 2000 graduati e militari di truppa del ruolo servizi e del ruolo specialisti dell'Aeronautica militare, appartenenti a qualsiasi classe di leva, purchè soggetti ancora ad obblighi militari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-07-14;745#art-1