Art. 1

In vigore dal 7 set 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 103 del regio-decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468; Visto l'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; Visto l'art. 4 della legge 22 gennaio 1934, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi, e successive sue modificazioni; Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi; Sulla proposta del Ministro per la difesa; Decreta: . Nell'anno finanziario 1955-56 possono essere richiamati alle armi per istruzione n. 100 sottufficiali di complemento dell'Aeronautica militare in congedo illimitato e n. 2000 graduati e militari di truppa del ruolo servizi e del ruolo specialisti dell'Aeronautica militare, appartenenti a qualsiasi classe di leva, purchè soggetti ancora ad obblighi militari.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-07-14;745#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo