Art. 2
In vigore dal 7 set 1955
Il Ministro per la difesa stabilirà per ciascun Comando di Zona aerea territoriale e di aeronautica il numero dei sottufficiali, dei graduati e dei militari di truppa da richiamare.
Il richiamo avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno stabiliti dal Ministro per la difesa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-07-14;745#art-2