Art. 3

In vigore dal 28 mag 1955
La Commissione esaminatrice è nominata, con decreto i del Ministro per gli affari esteri. Essa è presieduta da un funzionario della carriera diplomatica, in servizio o a riposo, di grado non inferiore al 4° ed è composta di due funzionari del Ministero degli affari esteri di grado non inferiore al 6°, di un consigliere di Stato e di un professore di Università, di ruolo o fuori ruolo. Alla Commissione possono essere aggregati quali esperti per le lingue straniere professori ordinari o straordinari o incaricati nelle Università, ovvero professori ordinari di Istituti di istruzione media. Segretario della Commissione è un funzionario di gruppo A del Ministero degli affari esteri di grado non inferiore all'8°.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-03-18;365#art-3

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