Art. 2
In vigore dal 28 mag 1955
I bandi dei concorsi e degli esami sono pubblicati nel Foglio di comunicazioni del Ministero degli affari esteri.
Diretta comunicazione ne viene data a tutti i funzionari che si trovino nelle condizioni prescritte peni potervi partecipare. Gli aspiranti devono farne domanda al Ministero entro dieci giorni dalla data in cui hanno ricevuto la comunicazioni ufficiale del rispettivo bando.
Per i funzionari in servizio presso sedi diplomatiche e consolari, la domanda deve essere trasmessa, entro lo stesso termine di dieci giorni, al capo della Rappresentanza diplomatica da cui gli interessati dipendono, per l'inoltro al Ministero.
Le domande dei candidati in servizio presso l'Amministrazione centrale, presso organismi internazionali o altrove, devono essere presentate direttamente al Ministero.
I candidati eventualmente fuori sede devono indicare dove possano esser fatte loro le comunicazioni relative.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-03-18;365#art-2