Art. 1
In vigore dal 28 mag 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;
Visto l'art. 18 del regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1924, n. 385 e concernente l'ordinamento e le attribuzioni dei commissari consolari;
Visto il regio decreto 20 novembre 1930, n. 1482, contenente norme per gli esami di promozione nei ruoli del personale civile di gruppo A;
Visto il regio decreto 11 luglio 1941, n. 832, concernente il ruolo dei commissari consolari
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;
Decreta:
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Gli esami di concorso per merito distinto e quelli di idoneità per la promozione al grado 8° del ruolo dei commissari consolari del Ministero degli affari esteri sono banditi con appositi decreti Ministeriali da registrarsi alla Corte dei conti.
Essi si svolgono secondo le disposizioni di cui al capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-03-18;365#art-1