Art. 4

In vigore dal 27 mar 1955
Ad integrazione dell'art. 7 della convenzione, si dispone che la garanzia da parte della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo delle obbligazioni, assunte dal finanziatore sig. Romeo Dubbini di Augusto deve sussistere, per quanto attiene all'eventuale integrazione del contributo di L. 1.800.000 (unmilioneottocentomila), non già fino al limite del 20% del contributo stesso, bensì per qualsiasi importo di cui quest'ultimo debba essere maggiorato durante la validità della convenzione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 febbraio 1955 EINAUDI ERMINI - GAVA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1955 Atti del Governo, registro n. 89, foglio n. 88. - CARLOMAGNO
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