Art. 1
In vigore dal 27 mar 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;
Decreta:
.
È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Bari il 28 giugno 1954, nonché l'atto aggiuntivo alla medesima in data 30 luglio 1954, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Bari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-02-27;60#art-1