Art. 2
In vigore dal 27 mar 1955
È istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio-decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento della clinica ortopedica in aggiunta a quelli indicati, per la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bari, nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-02-27;60#art-2