Art. 3
In vigore dal 12 mag 1955
Il terzo comma dell'art. 333 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:
"I provvedimenti relativi alla contrattazione di tali prestiti sono sottoposti all'approvazione degli stessi organi competenti ad approvare il bilancio ai sensi dell'articolo precedente".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 gennaio 1955
EINAUDI
SCELBA - DE PIETRO - TREMELLONI - GAVA - VILLABRUNA - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1955
Atti del Governo, registro n. 90, foglio n. 62. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-01-20;289#art-3