Art. 2
In vigore dal 12 mag 1955
Il quinto comma dell'art. 332 del testo unico predetto, successivamente modificato e sostituito dall'art. 5 del decreto Presidenziale 19 agosto 1954, n. 968, è sostituito dal seguente:
"Può, infine, in casi eccezionali, autorizzare aumenti di imposte, tasse e contributi, comprese le imposte di consumo fino al limite del 50% delle tariffe massime, nonché ulteriori eccedenze delle sovrimposte fondiarie nella misura strettamente indispensabile a conseguire il pareggio del bilancio".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-01-20;289#art-2