Art. 1

In vigore dal 12 mag 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Viste le leggi 11 marzo 1953, n. 150 e 18 giugno 1954, n. 343, concernenti delega legislativa al Governo per l'attribuzione di funzioni statali di interesse esclusivamente locale alle Province, ai Comuni e ad altri Enti locali e per l'attuazione del decentramento amministrativo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Udito il parere della Commissione consultiva istituita con l' della legge 11 marzo 1953, n. 150; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per l'industria e il commercio e per l'agricoltura e le foreste; Decreta: . Nel quinto comma dell'art. 306 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, sostituito dall' del decreto Presidenziale 19 agosto 1954, n. 968, sono soppresse le parole: "Resta fermo il disposto del secondo comma dell'art. 9 della legge 2 luglio 1952, n. 703".
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