Art. 3

In vigore dal 20 mar 1955
A modifica dell' del decreto Presidenziale 27 ottobre 1950, n. 1124, i rendiconti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, debbono essere presentati dall'Ente nazionale serico al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 dicembre 1954 EINAUDI SCELBA - MEDICI - VILLABRUNA - GAVA - MARTINELLI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1955 Atti del Governo, registro n. 88, foglio n. 181. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-12-10;1408#art-3

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