Art. 1

In vigore dal 20 mar 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto il decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, contenente provvidenze a favore della produzione bacologica nella campagna serica 1947; Vista la legge 13 marzo 1951, n. 187, contenente norme interpretative ed integrative del suddetto decreto legislativo; Visti gli del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1949, n. 261, recante norme per l'esecuzione del citato decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662; Visto il decreto Presidenziale 27 ottobre 1950, n. 1124, contenente ulteriori disposizioni per l'applicazione delle provvidenze disposte dal già citato decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662; Sentito il parere della Commissione di cui all'art. 7, del sopramenzionato decreto legislativo n. 662; Sentita la Corte dei conti; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per l'industria e per il commercio, per il tesoro e per il commercio con l'estero; Decreta: . È determinata in L. 61.0937 al chilogrammo a fresco, al lordo della ritenuta prevista a favore dell'Ente nazionale serico dall'art. 12 della legge 13 marzo 1951, n. 187, la misura del contributo di cui all', primo comma, del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, per i bozzoli prodotti nella campagna bacologica 1947.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-12-10;1408#art-1

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