Art. 2
In vigore dal 20 mar 1955
Ai fini della liquidazione del saldo dovuto sul contributo di cui sopra, gli aventi diritto al contributo stesso che hanno provveduto direttamente alla vendita dei bozzoli senza avvalersi delle organizzazioni di ammasso collettive debbono notificare il proprio domicilio all'Ente nazionale serico in Milano entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-12-10;1408#art-2