Art. 4

In vigore dal 22 feb 1955
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 dicembre 1954 EINAUDI SCELBA - VIGORELLI - TREMELLONI - GAVA - MEDICI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1955 Atti del Governo, registro n. 88, foglio n. 138. - CARLOMAGNO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-12-03;1366#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo