Art. 3
In vigore dal 22 feb 1955
I concedenti dei fondi a mezzadria e colonia, trattengono l'importo dei contributi dovuti eventualmente dal colono o mezzadro, relativi a dipendenti assunti per lavori di spettanza dello stesso colono o mezzadro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-12-03;1366#art-3