Art. 2
In vigore dal 22 feb 1955
Le misure dei contributi, come indicate nella allegata tabella, si applicano alle giornate di lavoro accertate nei confronti delle singole aziende, a norma del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e delle successive disposizioni di attuazione e modificazione.
Nei confronti di quelle aziende nelle quali prestano la propria opera salariati fissi, il numero delle giornate da essi impiegate, sarà considerato, ai fini dell'applicazione dei contributi, in 300.
Ove i predetti salariati siano addetti promiscuamente alle colture ed al bestiame, tali giornate verranno detratte da quelle complessivamente attribuite alle aziende per la coltivazione dei fondi e per il bestiame. Ove, invece, siano addetti esclusivamente alle colture od al bestiame, le 300 giornate verranno detratte rispettivamente da quelle attribuite alle colture od al bestiame.
Nei confronti delle aziende coloniche o mezzadrili, il numero delle giornate impiegate da ogni unità lavorativa del nucleo familiare, sarà considerato, ai fini della applicazione dei contributi, in 240.
I proprietari di terre affittate sono tenuti a corrispondere le quote previste nella allegata tabella per i salariati fissi e per i giornalieri di campagna, per ogni giornata di lavoro prestata da salariati fissi alle loro dipendenze, e per ogni giornata di lavoro accertata a loro carico per le opere di miglioria e sistemazione del fondo, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-12-03;1366#art-2