Art. 6

In vigore dal 29 gen 1955
Gli enti sovventori sono obbligati a corrispondere anche l'importo dell'eventuale trattamento di cessazione dal servizio che possa spettare ai titolari degli istituendi posti, qualora, in dipendenza del verificarsi delle circostanze che comportano la decadenza della convenzione, debba intervenire la soppressione dei posti medesimi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 novembre 1954 EINAUDI ERMINI - GAVA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1955 Atti del Governo, registro n. 88, foglio n. 22. - CARLOMAGNO
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