Art. 1
In vigore dal 29 gen 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni;
Veduto il regio decreto 29 luglio 1937, n. 1495;
Veduta la legge 30 gennaio 1941, n. 143;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;
Decreta:
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È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Parma, addì 21 aprile 1954, fra l'Università degli studi e gli enti in essa indicati, per la istituzione e il mantenimento, presso l'Università degli studi medesima, di una Facoltà di economia e commercio e di quattro posti di professore di ruolo, in aggiunta a quelli presentemente assegnati alle Facoltà di medicina e chirurgia, di medicina veterinaria e di scienze matematiche, fisiche e naturali.
Nelle spese, per le quali si obbligano gli enti indicati nella convenzione di cui al primo comma del presente articolo, per il mantenimento ed il funzionamento della nuova Facoltà di economia e commercio, è compreso l'onere relativo ai quattro posti di professore di ruolo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-11-16;1237#art-1