Art. 5
In vigore dal 29 gen 1955
Qualora, per variazioni del trattamento economico dei professori universitari, disposte dallo Stato, i contributi previsti nella convenzione, divenissero insufficienti per il mantenimento degli istituendi posti, ed i contributi stessi non venissero adeguatamente e tempestivamente integrati da parte degli enti sovventori, la convenzione dovrà considerarsi decaduta e i posti di ruolo e la Facoltà di che trattasi saranno soppressi con la conseguente cessazione dal servizio dei relativi titolari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-11-16;1237#art-5