Art. 3
In vigore dal 23 gen 1955
I sottufficiali da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita partecipazione personale, nella quale sarà anche indicato il giorno di presentazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 ottobre 1954
EINAUDI
TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1955
Atti del Governo, registro n. 88, foglio n. 1. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-10-16;1216#art-3