Art. 1

In vigore dal 23 gen 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; Visto l'art. 4 della legge 22 gennaio 1934, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi, e successive modificazioni; Sulla proposta del Ministro per la difesa; Decreta: . Nell'anno 1955 possono essere richiamati alle armi per istruzione tremila sottufficiali in congedo illimitato delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e del servizio automobilistico appartenenti ai distretti militari dipendenti dai Comandi militari territoriali di Torino, Genova, Milano, Bolzano, Padova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e Palermo, delle seguenti classi di leva: per i marescialli dei tre gradi e per gli aiutanti di battaglia, classe 1909 e successive; per i sergenti maggiori e sergenti, classe 1914 e successive. Possono, inoltre, essere richiamati trecentocinquanta sottufficiali delle armi indicate al primo comma del presente articolo, prescindendo dalla classe di appartenenza, purchè ancora soggetti ad obblighi militari.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-10-16;1216#art-1

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