Art. 2

In vigore dal 23 gen 1955
Il Ministro per la difesa stabilirà per ciascun Comando militare territoriale e per ciascuna arma o servizio, il numero dei sottufficiali da richiamare. Il richiamo avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno stabiliti dal Ministro per la difesa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-10-16;1216#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo