Art. 5

In vigore dal 13 ott 1955
Alla spesa derivante dall'attuazione del presente decreto sarà fatto fronte con i normali stanziamenti di bilancio previsti per le nuove istituzioni di Istituti e Scuole di istruzione tecnica per l'anno scolastico 1954-55. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Dogliani, addì 30 settembre 1954 EINAUDI SCELBA - ERMINI - GAVA Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1955 Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 187. - CARLOMAGNO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-09-30;1577#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo