Art. 4
In vigore dal 13 ott 1955
Alle istituzioni di cui agli si applicano le norme stabilite dagli articoli 7 e 8 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.
I contributi a carico dello Stato per il mantenimento degli Istituti suddetti sono fissati nella misura indicata dalla tabella VII annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-09-30;1577#art-4