Art. 1

In vigore dal 13 ott 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione tecnica; Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale; Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta: . A decorrere dal 1 ottobre 1954 sono istituiti: a) un Istituto tecnico commerciale statale a indirizzo amministrativo e per geometri in Ariano Irpino; b) un Istituto tecnico commerciale statale a indirizzo amministrativo in Belluno; c) un Istituto tecnico commerciale statale a indirizzo amministrativo e per geometri in Canicatti; d) un Istituto tecnico commerciale statale a indirizzo amministrativo in Nola; e) un Istituto tecnico commerciale statale a indirizzo amministrativo in Ragusa.
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