Art. 1
In vigore dal 13 ott 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione tecnica;
Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;
Decreta:
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A decorrere dal 1 ottobre 1954 sono istituiti:
a) un Istituto tecnico commerciale statale a indirizzo amministrativo e per geometri in Ariano Irpino;
b) un Istituto tecnico commerciale statale a indirizzo amministrativo in Belluno;
c) un Istituto tecnico commerciale statale a indirizzo amministrativo e per geometri in Canicatti;
d) un Istituto tecnico commerciale statale a indirizzo amministrativo in Nola;
e) un Istituto tecnico commerciale statale a indirizzo amministrativo in Ragusa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-09-30;1577#art-1