Art. 9

In vigore dal 13 ott 1955
Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica; matematica; contabilità aziendale; fisica; fisica tecnica; tecnologia; meccanica; disegno; misure elettriche e laboratorio; principi generali di elettricità e di elettrotecnica; tecnica automobilistica; tessitura e disegno di tessuti; agronomia e industrie agrarie; merceologia; storia dell'arte; corrispondenza; religione; educazione fisica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-09-29;1575#art-9

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