Art. 12
In vigore dal 13 ott 1955
Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della Scuola, da insegnanti di materie tecniche e da insegnanti tecnici pratici della Scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.
La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-09-29;1575#art-12