Art. 16
In vigore dal 13 ott 1955
Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria fissando i termine entro il quali il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-09-29;1575#art-16