Art. 2

In vigore dal 13 ott 1955
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato. Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni: 1. Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per: meccanico di automobile; elettrauto. 2. Scuola professionale per l'industria elettrica, con sezioni per: elettricista istallatore bassa tensione. 3. Scuola professionale per l'industria mineraria, con sezioni per: minatore meccanico; preparatore meccanico dei minerali. 4. Scuola professionale per l'industria siderurgica, con sezione per: congegnatore meccanico. 5. Scuola professionale per l'industria edile, con sezione per: muratore. 6. Scuola professionale per l'industria tessile, con sezione per: tessitrice. 7. Scuola professionale per l'industria del legno, con sezione per: mobiliere. 8. Scuola professionale per l'industria agraria con sezione per: meccanico agrario. 9. Scuola professionale per la pelletteria con sezione per: pellettiere. 10. Scuola professionale per l'industria del giocattolo, con sezione per: artigiano per giocattoli.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-09-29;1575#art-2

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