Art. 2
In vigore dal 13 ott 1955
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato.
Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
1. Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per:
meccanico di automobile;
elettrauto.
2. Scuola professionale per l'industria elettrica, con sezioni per:
elettricista istallatore bassa tensione.
3. Scuola professionale per l'industria mineraria, con sezioni per:
minatore meccanico;
preparatore meccanico dei minerali.
4. Scuola professionale per l'industria siderurgica, con sezione per:
congegnatore meccanico.
5. Scuola professionale per l'industria edile, con sezione per:
muratore.
6. Scuola professionale per l'industria tessile, con sezione per: tessitrice.
7. Scuola professionale per l'industria del legno, con sezione per:
mobiliere.
8. Scuola professionale per l'industria agraria con sezione per: meccanico agrario.
9. Scuola professionale per la pelletteria con sezione per:
pellettiere.
10. Scuola professionale per l'industria del giocattolo, con sezione per:
artigiano per giocattoli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-09-29;1575#art-2