Art. 9
In vigore dal 3 ago 1955
Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica; matematica; contabilità; lingua francese; tecnologia; pedagogia; disegno; storia dell'arte; igiene e pronto soccorso; economia domestica; religione; educazione fisica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-09-29;1566#art-9